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Volltext: Relazioni dei giurati italiani sulla Esposizione Universale di Vienna del 1873: Fascicolo 3, Gruppo V. Sez. D - Seta e tessuti di seta

SETA K T ESSE TI DI SETA. 49 
Fra operaj e fabbricanti or non esistono altri legami, fuorche quelli 
imposti dalla necessitü. — Dagli uni si pigliano gl’ interessi per misura dei 
propri diritti, dagli altri gli interessi per norma dei propri doveri. — Di qui 
nessuno spirito di disciplina, malafede nei contratti, inesecuzione degli im- 
pegni assunti e inesattezza nel lavoro; di qui continui litigi e recriminazioni 
non solo fra operai e fabbricanti ma fra i fabbricanti stessi; di qui infine 
un incalcolabile scapito al progresso industriale. 
Le contestazioni che principalmente sogliono suscitarsi fra operai e fab 
bricanti riposano e nei cali eccessivi delle sete oltre l’abbuono regolamen- 
tare e nella non elfcttuata restituzione dei denaro che suole il fabbricante 
anticipare all’operajo sul lavoro, che questi sarebbe tenuto ad eseguire. — 
La quäle ultima causa di litigio potrebbe facilmente essere eliminata dagli 
stessi fabbricanti, se, ogniqualvolta assumono nuovi operai, riconoscessero, anzi 
facessero proprj i debiti, dei quali li verificassero aggravati verso quei fab 
bricanti che avessero loro precedentemente atfidato un lavoro. — Ma e pur 
forza riconoscere che alcuni fra questi, operando contrariamente o con aperto 
disprezzo d’ogni principio di solidarietä, fomentano negli operaj la slealtä 
e la mala fede, e cosi, per una reazione non diflicile a spiegarsi, giornal- 
mente ajutano il propagarsi di cosi fatale disordine per modo, che ciö, che un 
tempo potevasi ritenere una eccezione, oggi incominci a diventare una regola. 
Ne minori sono le contestazioni intorno ai cali eccessivi della seta, quasi 
sempre provenienti dalla sottrazione di essa: frode inveterata, contro la quäle il 
fabbricante non ha altra difesa, fuorche l’onestä dell’operajo.— Qualunque 
sia la sorveglianza per lui esercitata, un fabbricante non e mai sicuro di tro- 
vare nelle Stoffe, che riceve dal telajo, la totalitä della seta confidata ad un 
tessitore non onesto; perciocche questi per prelevare un tributo illegittimo 
sulle sete senza compromettersi, suole usare diverse astuzie, tutte sopramisura 
dillicili a constatarsi. — E qui si noti, che la seta rubata non costituisce la 
sola perdita che i fabbricanti hanno a subire. — Oltre il danno loro deri- 
vante dalle sete inumidite. unte, o sopracaricate di altre sostanze, la vendita 
jllccita delle sete frodate da poi luogo ad uno spaccio sommamente dannoso 
ad essi, inquantoche essa e di solito venduta a prezzi tali, contro cui il pro- 
duttore onesto non puö competere. 
Bisognerebbe assistere ai conflitti che insorgono, quando il fabbricante, per 
esimersi dalla perdita che a lui deriva da un calo eccessivo di seta, pone il 
valore di essa a carico dell’operajo, detraendogli l’importo dei calo nel pa- 
gamento della fattura allo stesso dovuta; allora si toccherebbe con mono, 
quanta fertilitä di espedienti abbia l’operajo per difendere il proprio inte- 
resse, e, anche quando e provato colpevole, con quant’arte sappia far valere 
le circostanze attenuanti, accagionandone e i flli spezzati, e la cattiva qualitä 
della seta, e la tintura, e il tempo asciutto; e ciö dopo avere in precedenza 
inumidita o unta la seta che oguuno sa essere una sostanza eminentemente 
igrometrica. 
Per le sopramentovate osservazioni comprovate dai fatti noi non intendiamo 
roppresentare l’operajo di Como peggiore che non sia. — Sappiamo c pro- 
vatamentc, che se ve ne hanno di tali, il cui cuore e chiuso al sentimento
	        
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