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merci di cotone manifatturato, in sete Manche e colorate
di qualsiasi natura. Furono ammessi soltanto i cotoni
manifatturati, provenienti dalla Francia per Vercelli e
dalla dogana di Pancarana, purche fossero accompa-
gnati da un certificato dichiarante che non erano stati
lavorati in Francia. II decreto recava la firjna di Aldi-
ni. Reca del pari la lirma di Aldini un decreto del 12
settembre 1810, nel quäle Napoleone stabilisce una
somma di 150,000 lire, giä posta a disposizione del mi-
nistro delF interno, per promuovere la coltivazione del
cotone in Italia: emana 1’ordine che si dieno a cono-
scere i nomi di chi 1’ aveva intrapresa con successo, la
quantitä del cotone raccolto e i premi e le ricompense
che potesse rneritare.
Pella filatura del cotone aveva pure pensato l’Aldini.
E un decreto del 24 ottobre 1810 statuisce, che del fon-
do di riserva di quell’ anno si pongano a disposizione
del ministro delF interno 200,000 lire per 1’ acquisto di
macchine proprie alla filatura del cotone, della lana e
del canape. Le macchine si avevano a collocare a Mi
lano, Venezia, Bologna, Brescia, Bergamo, Verona,
Cremona e Como: ed era stabilito che non si avessero
a cedere, se non a chi giustificasse di aver mezzi suffi-
cienti per mantenerle in attivitä, e potesse garantire il
pagamento in quattro termini annuali.
Intorno alla seta troviamo, in data 20 settembre 1810,
un decreto delF Aldini, col quäle viene regolato il dazio
delle sete esportate dal regno (in tutt’altra parte che in
Francia) (1). Le stesse sete, uscendo dal regno per entrare
(1) Nel modo seguente: seta greggia, per chilogrammo, fr. 8:—;
seta fllata in trama, organzini e simili, fr. 3:— ; seta tinta, fr. 2:— ;
seta tinta fllata, fr. — :20 ; seta di fdo di metallo {miste), fr. —:20.