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Ricorderemo ancora la cassa marittima costituitasi
pure in Genova due anni or sono (dicembre 1871) col
capitale di 8,000,000 di lire, a fine di prestare assisten-
za e capitale al comtnercio di mare, di far prestiti,
aperturedi credito, anticipazioni, sconti, titoli cambiari
con pegno sulle navi costrutte e da costruirsi, nonche
cambi marittimi, assicurazioni e riassicurazioni, ecc.
Nel 1872 (1’ 11 decembre) si formava pure in Ge
nova la Societä Credito degli armatori. Le operazioni
della societä furono principalmente designate cosi: prov-
vedere i capitali mediante prestiti, aperture di credito,
cambi marittimi, pegni, anticipazioni su merci, noli, ti
toli, polizze di carico, navi costrutte in tutto o in parte
od anche da costruirsi, o su qualsivoglia altro titolo o
valore; intraprendere o aiutare le costruzioni di bacini,
scali dialaggio, lo scavo di porti e ogni altra operazione
pubblica d’interesse marittimo.
Ora queste nuove istituzioni di credito, aggiunte alle
preesistenti, recarono vantaggio alla piazza di Genova: e
noi potremmo addurre altri esempi (sebbene in minori
proporzioni) di centri marittimi italiani, nei quali pure
il capitale accorre a codeste imprese, promosse da per-
sone o da istituti cosi accorti da vietare a se stessi ogni
operazione di semplice aggiotaggio (1).
(1) Queste istituzioni vietano talmente a se stesse il giuoco di
borsa, che nello Statuto della cassa marittima leggesi all’ allinea 6:
« Sono interdette le operazioni puramente aleatorie ed i giuochi di
borsa ecc. »; e cosi pure nello Statuto della Societä credito degli arma
tori, all’allinea 35 leggesi: « La banca si interdice operazioni fittizie
di borsa, e sono espressamente vietati i giuochi di borsa ecc. ecc.
Nulla leggemmo di somigliante in istatuti di altre istituzioni, delle
quali ci accadde di parlare, e sappiamo anzi che il giuoco di borsa
e talvolta un’ operazione da esse prediletta.