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sopra ogni piccolo Jegno (d); e in questo stesso sec. XII
il doge prescriveva le proporzioni minori che doveva
avere uno schifo per poter abbandonare le acque delle
lagune (2), e ciö per frenare la temeritä di quei navi-
ganti che pur di slanciarsi nel mare si abbandonavano
alle piü leggere imbarcazioni.
Fu alla fine del sec. XII che si coordinarono tutte le
varie leggi e che usci alla luce il Cod. nautico (1255) (3).
Durante le crociate si manifesto la nostra gran-
de potenza marittima. I Pisani avevano 120 vascelli
fra galee e legni (4), e Genova armava pure potenti
(1) Cfr. Gasoni, e Gecchetti: La vita dei veneziani nel seco-
lo XIII nella raccolta Archivio Veneto pubblicata dal ehiarissimo
prof. Fulin (Venezia, tip. del Commercio, n. 3, t. 2, p. 1, anno 1871)
e vedi ib. sull’ origine di Venezia, p. 67.
(2) N. 683, 7 genn. 1228. La nave sia — longa in columba pedes
quinquaginta sex et pedum triginta quatuor in longar in delfinis et
pedum viginti quatuor ampla in buca, et novem pedum aut plus alta
et in fundo ampla flat in patronum voluntate.
(3) Pella storia del diritto marittimo in Italia cfr. il dotto Corso
di diritto marittimo dell’ illustre prof. Jacopo Virgilio (1872-3) e
pelle notizie su Venezia, vedi perö quello che ne diciamo nel te-
sto. Ricordiamo anche noi la tavola amalfltana, lo statuto di Terni
e di Pisa, e il consolato del mare e poscia in tempi a noi vicini
lo statuto di Genova (1610), i provvedimenti dell’ufflcio di Gazaria,
lo statuto del consiglio dei cento (1652) e 1’ editto del 1787, che
oomprendevano il diritto marittimo della Liguria e della Toscana —
e in Napoli la prammatica di Carlo 111 (1759) e di Ferdinando IV
(17C4) e 1’editto del 1785 — e in Sicilia 1’editto nel 1784; ma
non possiamo fare a meno di rammentare come prima del Codice
pella veneta mercantile marina (1786) fossero le leggi delle quali
parliamo che furono fra le prime emanate in Italia.
(4) Tronci.