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si: il Sol d’ oro nel 1673 — ii Giove fulminante nel
1684 — il Drago nel 1690 — il Redentore nel 1693 —
il S. Lorenzo nel 1714 — la Corona nel 1719 — il Leo
ne ecc. ecc. e pegli anni 1682-23 abbiamo trovato nei
documenti inediti dell’Archivio generale dei Frari a Ve
nezia, molte prove del vero interesse della Repubblica
per il miglioramento delle industrie marittime. Nel ca-
pitolare ai cinque savi alla mercanzia all’ Archivio, leg-
gemmo i capitoli inediti di regolatione alla navigazione
mercantile, stabiliti dai cinque savi alla mercanzia, che
comprendono notizie e ordinamenti degni di Studio.
In esecuzione della parte del senato (8 agosto
1662) si stabiliva al § 10: « Non possino li capitani pi-
» gliar per marineri se non gente provetta, che habbi
» qualche tempo servito, potendo perö valersi sino alla
» quarta parte di genti riconosciute buone, ancorche nuo-
» ve, a mesa (mezza) paga con titolo di sotto marinari,
» oltre li soliti mozzi, con mira che resti in tal modo
» espurgata la cittä di gente povera e vagabonda. »
E curioso poi, e finora non osservato, ciö che si
prescriveva per il cambio marittimo, e le restrizioni
fatte in proposito ai marinai: ne diamo relazione in
nota (1). Osserviamo inoltre, con particolare compiacen-
za, che nello stesso tempo, si pensö anche a mettere in
armonia questo svolgimento delb industria commerciale
colla maggiore diffusione degli studi. E fin dal 16 febbrajo
1682-83, il senato decretava la istituzione di una scuo-
(1) Capitolare dei V savi alla mercanzia, p. 437, al n. 22 : « Non
possi il marinaro pigliar dinaro a cambio marittimo che per nego-
tiarlo in questa Dominante, con obbligo di portar seco effetti e non
contanti che di propria raggione, dovendo notilicar quello conclurrä
guo per il negotio preso a cambio al scrivano ecc. ecc. »