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al bancogiro (1). Fu stabilito il ragguaglio della lira
italiana con altre monete, di alcune tollerato il corso,
di altre vielato: si pubblicarono le tarif'fe delle monete
correnti in tulto il regno, e di quelle permesse soltanto
in alcuni dipartimenti e distretti (2).
Si fcJssarono le professioni, le arti, le Industrie, le
mercature, variamente, secondo 1’ importanza loro e
secondo il luogo in cui si esercitavano: delle tasse si
diedero tre quarti al tesoro, una al comune (3).
Ora in Venezia i sentimenti di nazionalitä parevano
rideslarsi: ei Francesi li assecondavano, facendo ere-
dere che si volesse former un Etat independant et en-
trer dans le grand concert europeen comme nation (4).
Il principe Eugenio, nell’ annunciare le riunioni de-
gli Stati veneti al regno d’Italia, diceva (il 25 aprile 1806
da Milano) che la felicitä del paese potevasi raggiun-
(1) Bollettino delle leggi,p. 1469 n. 288. 11 debito nascente dai
depositi della zecca o bancogiro di Venezia ammontö a lire italia-
ne 118,814,229.05. 11 decreto 28 luglio 1806 prescrisse, che per una
parte, lino alla concorrenza di 15 milioni, si pagasse questo debito in
inscrizioni, e che per tre quarti fossero inscritti. Pel pagamento degli
interessi di capitali che sarebbero stati inscritti fissö un fondo annuo
di lire 1,500,000 da ripartirsi da un’ assemblea di creditori, sopra i
rispettivi capitali, in proporzione del loro interesse primilivo. Per
tale riparto, tre essendo le classi degli interessi originär! dei capitali
liquidati, cioe, del tre, del tre e mezzo, e del quattro per cento, quella
del tre fu ammessa a percepire P annuo frutto di lire 1,454 per
cento, quella del tre mezzo il frutto di lire 1,697, e 1’ altra del quattro
il frutto di L. 1,936 (Vedi Pecchio, op. cit., p. 108).
(2) Boll. delle leggi, p. 1337, n. 281.
(3) Ib., p. 1490, n. 290.
(4) Memoire et correspondances politiques du prince Eugene
par A. du Gasse (p. 102 passim, Paris, 1858).