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vecchi, dai Censori, dai Provveditori di Comun, dagl’ Inquisitori
di Stato.
Quelle leggi risguardano : la proibizione di certe materie per
la composizione del vetro ; e di certe specie di legno per la fu-
sione di esso ; la ripartizione delle materie prime, fra i vetrai;
la durata del lavoro, le norme per 1’ ammissione, pei gradi del-
1’ Arte, e per 1’ armonia della produzione col consumo ; i pericoli
d’ incendio ; 1’ emigrazione degli operai.
Si vieta 1’ esportazione del vetro in pezzi, dell’ allume e della
sabbia (saldame) (Maggior Consiglio, Fractus, c. 52 t., 1275, 17 ot-
tobre : Bifrons, c. 12 t, 1282, 17 ottobre); si parla di misure e di
pesi di vetro in un decreto del Maggior Consiglio 1279, 3 agosto
(Gomune II, 102 t.); si concede la franchigia a quei tedeschi « qui
portant vitra ad dorsum » fino a lire venete 10 (M. C. Comu-
ne II, c. 138 t, 1282, 30 maggio); vietasi 1’ uso di altre legne
che di olmo (olnario ed olmario, M. C. Luna, c. 75 t.). II Mag
gior Consiglio stabilisce 1’ anno lavorativo, escludendo alcuni mesi
pel calore eccessivo, e perche si potessero nel frattempo restau-
rar le fornaci (M. C. Zaneta, c. 18 ; 1286, 14 nov.), permetten-
do, per eccezione, il lavoro anche nei mesi proibiti. Per esempio,
un fialaio lavora nel 1289, 27 agosto (M. C. Zaneta, c. 63) un
fand, o fanale, da galera, pel nunzio di Ancona. Gli si concede
di compierlo, sebbene sia terminato P anno lavorativo, e gli altri
vetrai siano in vacanza. Da quel decreto risulta che i vetri pa-
gavano dazio d’ uscita. Nel 1305 (M. C. 28, agosto) e data ad al
cuni vetrai simile licenza per un « feralem vitreum ponendum
super turrim moli Anconitarum pro quo miserunt eorum amba-
xatorem. »
Un decreto del 22 novembre 1287 (M. C., Zaneta, c. 37 t. )
ci reca la ripartizione delle legna fra i vetrai, e la licenza data
loro di mandar a prender nei boschi qualunque legno per le for
naci tino a 2000 carri, che saranno poi distribuiti fra loro dai
Giustizieri vecchi.
Nel 1291 (M. C., 8 nov.) e pubblicata una legge notevole, che