da altri sul commercio coli’ Inghilterra, e sulla brillantatura delle
perle, erano queste :
I Boemi ritiravano le granate da Venezia e le brillantavano;
a Venezia la granata non brillantata costava soldi 9 (le grosse),
11 (le minute) al 1000. Eseguita la brillantatura in Boemia, la
merce si spediva in Inghilterra, e compresi i dazi costava lire
venete 4, soldi 12 al migliaio. Brillantata in Venezia e spedita colä
non sarebbe costata meno di lire 8 o 9. La differenza dipendeva
da ciö; che 1’ operaio veneto brillantava le granate grano per
grano « sopra le ruote di stagno e sopra quelle di piombo, » mentre
in Boemia la brillantatura si eseguiva sui grani infilati e mossi da
congegni ad acqua a migliaia per volta. Del resto quanto alla per-
fezione del prodotto « 1’ arte di brillantar la granata in Venezia
» piuttosto supera, di quello che eguagli 1’ arte di brillantarla in
» Boemia. »
Un decreto del Senato stesso del 25 febbraio 1768 (more ci-
vile, sen. Rettori, fdza 320) versa sull’ avviare un commercio di
conterie con Liverpool, e una scrittura ivi occlusa dell’ Inquisito-
rato alle arti accenna a lavori di conterie, che si eseguivano a No
rimberga ed a Praga (1).
Un Giovanni Maggioni obbligavasi a provvedere una compa-
gnia di Liverpool (che gliene avesse data commissione) di conterie
per ducati annui 30,000. Sta unita a quei documenti una tariffa,
e sono notevoli queste osservazioni: « Era a nostra cognizione
(1) L’ imitazione delle conterie veneziane (noi crediamo trattarsi principalmente
delle perle alla lucerna) si diffuse anche in alcune cittä d’ Italia e in Francia.
In una scrittura dei cinque savii alla Mercanzia, 1780, 28 settembre (scrittu-
re 1780 81, c. 76 t.) si parla di perle di Francia e di Roma, e di ogni manifattura
somigliante a quelle che si fabbricano dai margariteri e perleri, e la cui intro-
duzione nello Stato Veneto era vietata.
— Dali’ onorevole mio amico sig. Angelo Dalmedico rni fu gentilmente indicata
una terminazione a stampa del Magistrato dei Censori ed aggiunto del 13 agosto 1767,
approvata dal Senato addi 5 settembre successivo, nella quäle e riprovato 1’ uso del filo
o troppo sottile o cattivo, per 1’ infilatura delle margarite.